La legittimità nella procedura di segnalazione alle banche dati

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Ogni volta che ci si reca a chiedere un prestito o un finanziamento di qualunque tipo ad un istituto di credito, quello, prima di essere concesso, presuppone la valutazione dell’affidabilità creditizia, ossia della capacità di poter ripagare il debito da contrarre, sulla base di alcune informazioni sensibili presenti all’interno di banche dati pubbliche e private, liberamente consultabili da parte di banche e finanziarie.

Queste banche dati raccolgono le informazioni che le banche, le finanziarie e gli istituti di credito trasmettono loro nel corso del tempo, come fosse una sorta di bagaglio di informazioni di carattere finanziario e creditizio di ogni persona fisica e giuridica.

Tra queste, Crif, CTC ed Experian, le tre più importanti banche dati private, sono quelle che vengono interrogate dagli istituti di credito e rappresentano, quindi, il più importante contenitore di informazioni sull’affidabilità creditizia.

Poter interrogare i database di queste banche dati e capire in anticipo in quale posizione versi la situazione nei confronti degli istituti di credito ed eventualmente agire per la rettifica e cancellazione delle informazioni negative che illegittimamente siano presenti al suo interno, è, come si può facilmente intuire, di fondamentale importanza.

Il concetto di ‘legittimità’ della segnalazione del debitore all’interno delle banche dati presuppone una doppia valenza, a seconda se esso sia riferito al creditore (l’istituto bancario o la finanziaria) o al debitore (il cliente della banca, sia esso persona fisica o giuridica).

Sulla base di questa dicotomia, si potrà parlare di:

  • legittimità passiva. Dal punto di vista del creditore, la legittimità della segnalazione del debitore alla Centrale dei Rischi è determinata dalla oggettiva valutazione di impossibilità dello stesso di poter onorare il debito assunto;
  • legittimità attiva. Dal punto di vista del debitore, l’azione degli istituti di credito e delle finanziarie presuppone il rispetto delle procedure, dei regolamenti, del codice deontologico alle quali devono sottostare per legge affinché la loro azione, nei confronti del debitore/cliente sia efficace ai sensi di legge.

Quelli che abbiamo appena enunciato, sono i due ‘pilastri’ su cui poggiano le varie argomentazioni che determinano, di fatto, la concessione oppure la negazione di un finanziamento o di un mutuo che sia.

Si tratta di aspetti valutativi particolari e indubbiamente delicati, come sempre accade quando si entra nel merito delle svariate sfumature inerenti il concetto di “legittimità”, al quale dedicheremo un apposito articolo per approfondire  con maggior precisione, consistendo nel vero spartiacque della materia che stiamo trattando.

 

 

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