Legittimità della segnalazione nelle banche dati: approfondimenti e considerazioni

Condividi su

Come abbiamo chiarito nell’articolo precedente, a proposito della  ‘legittimità’ nella procedura di segnalazione alle banche dati, sono due le forme generali nelle quali si riconosce il concetto di ‘legittimità’:

legittimità passiva e legittimità attiva.

La legittimità di tipo ‘passivo’ si evidenzia quando il soggetto che ha contratto un debito nei confronti della banca improvvisamente perda il lavoro e in aggiunta sia sprovvisto di un qualsiasi bene mobile, immobile o garante, verso cui l’istituto di credito potrebbe eventualmente rifarsi.

Solo e soltanto in questo caso esiste legittimo timore da parte della banca di non-solvibilità del credito da parte del debitore, ossia una condizione di irreversibilità tale da pregiudicare la solvibilità del credito stesso.

Detto in altri termini, la segnalazione è considerata legittima nel momento in cui l’istituto di credito abbia elementi tali da considerare che il debitore non sia oggettivamente in grado di estinguere il suo debito. In questa situazione specifica, la banca è legittimata a segnalare il soggetto come ‘cattivo pagatore’ alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (n.b. Questa valutazione semplicistica confligge però apertamente col dettato normativo della circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991).

Nel caso in cui, invece, il soggetto abbia perso il lavoro ma sia titolare di una casa di proprietà, l’istituto di credito non è legittimato a procedere alla segnalazione, in quanto esso stesso ha una leva patrimoniale – la casa – verso cui potrebbe rivalersi in caso di non solvibilità del credito. In questo caso specifico la segnalazione alla Centrale dei Rischi è considerata del tutto illegittima.

Dall’altro lato della medaglia, la legittimità di tipo ‘attivo’ rappresenta il corollario legislativo e normativo entro cui gli istituti di credito devono necessariamente muoversi affinché la loro azione possa essere considerata inoppugnabile. Un principio, questo, abbastanza scontato a livello teorico, ma che invece non sempre – per non dire quasi mai – viene rispettato alla lettera.

Il rispetto delle procedure, dei regolamenti, del codice deontologico da parte degli istituti di credito richiede un ingente impiego di risorse, di tempo e di denaro, per cui spesso e volentieri essi tendono a bypassare o sottovalutare questo seppur importante aspetto metodologico e procedurale e a provvedere alla segnalazione del debitore nelle banche dati anche quando non ricorrano i presupposti per poterlo fare.

A questo agire che, con totale noncuranza, non tiene conto degli effetti che provoca, fanno fronte le aziende di settore specializzate, quale la CRC Milano S.r.l. del dott. Rino Nimis, in grado di contestare le segnalazioni per conto del debitore segnalato ed ottenere, tramite declaratoria di illegittimità, la cancellazione di tali segnalazioni.

Toccherà, poi, al soggetto debitore dimostrare l’illegittimità dell’azione bancaria e mettere in moto le procedure, spesso tortuose e complesse, per poter rettificare i propri dati all’interno delle banche dati o addirittura essere cancellati dalle liste dei cattivi pagatori. In altri termini, è proprio in virtù dei vizi di legittimità che l’individuo può agire per veder riconosciuti i propri diritti lesi, almeno per quanto attiene all’oggetto di questo articolo, ossia l’iscrizione nella cosiddetta ‘blacklist dei cattivi pagatori’.

 

 

Richiedi la tua
Consulenza creditizia

Clicca sul tasto in basso per entrare in contatto con i nostri professionisti e richiedere subito l’analisi della tua posizione all’interno delle banche dati.
Il nostro reparto di investigazione creditizia, in soli 30 giorni, avrà un resoconto completo e ti preparerà un piano per la cancellazione del tuo nominativo e ri-ottenere quindi la LIBERTÀ FINANZIARIA che meriti.