Si può procedere alla cancellazione se il cliente ha provveduto a pagare la posizione debitoria risultante dalla visura attraverso il deposito dell’intera somma.
Si può procedere alla cancellazione, attraverso la messa in mora della Banca dati di riferimento, qualora le posizioni debitorie rientrino nella fattispecie prevista dal Codice deontologico.
Il protesto può essere cancellato dal Registro Informatico dei Protesti, prima che decorrano i cinque anni, presentando apposita istanza all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente nelle seguenti ipotesi:
La legge delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 6 lett. a/13 ha previsto di introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
Si può procedere a tale richiesta immediatamente a condizione che il Fallimento sia stato chiuso dal Curatore Fallimentare.
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