Come affrontare, attraverso la riabilitazione creditizia, il complesso, controverso e complicato stato di ‘cattivo pagatore’ e tutte le numerose problematiche derivanti dall’iscrizione nelle cosiddette blacklist degli istituti di credito e delle finanziarie?
Le blacklist altro non sono che la ‘Centrale Rischi della Banca d’Italia’ e le banche dati appartenenti ai ‘Sistemi di informazioni Creditizie’ (SIC), ossia quelle banche dati pubbliche e private che hanno il ruolo di raccogliere informazioni sul percorso creditizio e finanziario di un soggetto nel corso della sua vita.
Può capitare che, per aprire un conto corrente bancario o postale oppure per richiedere mutui, finanziamenti, prestiti, carte di credito…. le pratiche si incaglino. Questo, perché il nominativo del richiedente risulta segnalato come cattivo pagatore, spesso a sua insaputa e spesso dopo che siano trascorsi anni da un bollettino pagato in ritardo o una rata pagata dopo la scadenza.
Avere una riabilitazione creditizia risulterà, dunque, l’unica possibilità, nonché la condizione necessaria, per poter accedere nuovamente al credito.
Ma non solo per l’accesso al credito: anche per fare da garante, per richiedere una fidejussione bancaria e assicurativa, per partecipare ad un concorso o a gare ed appalti ed anche per aprire un’attività autonoma è necessario che non risulti alcuna segnalazione negativa nelle banche dati creditizie.
Essere segnalato come cattivo pagatore alla Centrale dei Rischi è, purtroppo, più facile da gennaio del 2021, quando sono entrati in vigore criteri più stringenti in base ai quali una banca può considerare ‘in default’ il proprio correntista.
Le banche italiane si sono dovute, di fatto, adeguare al Regolamento EBA (European Banking Authority) che ha cambiato, tra le altre cose, proprio i termini per essere definito cattivo pagatore.
Si potrebbe definire una scelta incauta quella dell’EBA, in un momento segnato dalla pandemia, dalla recessione economica e dalla profonda crisi per famiglie e imprese.
Con l’entrata in vigore della nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo (art. 178 del Reg. UE n. 575/2013) relativo ai requisiti prudenziali per le banche, la soglia dell’arretrato, per un’obbligazione rilevante, è stata portata a 100 euro per il privato, a 500 euro per le imprese e all’1 % sull’esposizione complessiva.
Si intuisce immediatamente come questi criteri di valutazione diventino stringenti rispetto alla condizione del debitore.
Se è pur vero che il debitore classificato in default sulla base della nuova definizione non sia, in automatico, considerato ‘a sofferenza’ nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (a meno che le banche lo segnalino per difficoltà, gravi e non temporanee, a restituire il debito), è anche vero che vi sono altre banche dati creditizie che fanno capo ad organizzazioni private che non sono soggette né alla regolamentazione né alla supervisione della Banca d’Italia e alle quali gli intermediari partecipano su base volontaria, facendo confluire i dati nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), tipo Crif Eurisc, Experian, CTC, ecc.
Da qui l’importanza del libro incentrato su una ricerca del Centro Studi di Anima (Confindustria) con il supporto tecnico-scientifico di CRC Milano (La segnalazione nelle banche dati e il blocco all’accesso al credito), che offre una serie di strumenti conoscitivi e soprattutto operativi affinché ogni cittadino possa districarsi, con più facilità, nel complesso e tortuoso mondo della finanza decentralizzata, al fine di venire a capo e risolvere la propria posizione debitoria nei confronti degli istituti preposti al credito.