La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, è tornata su un tema molto delicato nei rapporti tra banca e cliente: la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Si tratta di una pronuncia importante, perché chiarisce ancora una volta un principio spesso trascurato nella pratica: il semplice mancato pagamento non basta, da solo, a giustificare una segnalazione a sofferenza. Perché la segnalazione sia legittima, l’intermediario deve prima verificare se il debitore si trovi davvero in una condizione di grave e non temporanea difficoltà economica, assimilabile a uno stato di insolvenza.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda nasce da un rapporto di leasing. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, alcune società erano state segnalate a sofferenza nella Centrale dei Rischi.
Nei primi due gradi di giudizio, le domande risarcitorie erano state respinte. La Cassazione, però, ha corretto questa impostazione, precisando che non ogni inadempimento può tradursi automaticamente in una classificazione così grave.
Il punto decisivo è proprio questo: il ritardo o il mancato pagamento di rate e canoni non coincidono automaticamente con una situazione di insolvenza. E, di conseguenza, non bastano da soli a legittimare la segnalazione.
Quando la segnalazione a sofferenza è davvero legittima
La Cassazione ribadisce un principio ormai chiaro in materia: la segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione economico-patrimoniale del debitore.
In concreto, la banca o l’intermediario devono accertare la presenza di:
- una difficoltà economica grave;
- una situazione non meramente temporanea;
- una condizione assimilabile all’insolvenza, anche se non formalmente dichiarata.
In assenza di questi presupposti, la segnalazione è illegittima.
Non basta quindi rilevare un inadempimento contrattuale: serve una verifica reale, documentata e coerente con la posizione complessiva del cliente.
Stop alle segnalazioni automatiche
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione è il netto rifiuto di ogni automatismo.
La Centrale dei Rischi non può diventare uno strumento di pressione sul debitore, né una conseguenza quasi meccanica del mancato pagamento. La classificazione a sofferenza richiede un’attività istruttoria vera, non una valutazione sommaria fondata solo sull’esistenza di rate scadute o canoni insoluti.
Questo passaggio è centrale anche sotto il profilo pratico: obbliga gli intermediari a distinguere tra chi attraversa una difficoltà temporanea e chi, invece, si trova in una situazione patrimoniale seriamente compromessa.
Le conseguenze per la banca: responsabilità e risarcimento
La pronuncia affronta anche il tema del danno derivante da una segnalazione illegittima.
La Cassazione riconosce che una segnalazione a sofferenza effettuata senza i necessari presupposti può produrre conseguenze economiche concrete, come il rifiuto di finanziamenti, il blocco dell’accesso al credito o il peggioramento dei rapporti con il sistema bancario. Se viene dimostrato il nesso causale tra la segnalazione e il pregiudizio subito, il danno può essere risarcito.
Un altro elemento significativo è che la tutela può estendersi anche a soggetti collegati, purché provino di aver subito un danno diretto derivante dalla segnalazione.
Il richiamo alle regole della Banca d’Italia
La decisione si inserisce nel quadro delle istruzioni e della disciplina di vigilanza della Banca d’Italia, che impongono agli intermediari criteri rigorosi nella classificazione delle esposizioni e nella trasmissione delle segnalazioni.
Il messaggio è chiaro: se manca una verifica adeguata della condizione economica del cliente, la segnalazione non è solo discutibile sul piano sostanziale, ma può porsi anche in contrasto con le regole del sistema di vigilanza.
Cosa cambia nella pratica
Questa ordinanza rafforza in modo significativo la posizione di clienti e imprese.
Per le banche, significa che non sarà più sufficiente richiamare il semplice inadempimento per giustificare la segnalazione: occorrerà dimostrare di avere svolto una valutazione seria e documentata della situazione del debitore.
Per chi subisce la segnalazione, invece, si apre uno spazio difensivo più solido. La contestazione non riguarda soltanto eventuali vizi formali, ma soprattutto la mancanza dei presupposti sostanziali richiesti per classificare il credito come sofferenza.
Il principio da ricordare
L’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 conferma un principio destinato ad avere un impatto concreto sulla prassi bancaria: la sofferenza non è una conseguenza automatica del mancato pagamento, ma il risultato di una valutazione approfondita della situazione economica del cliente.
È un chiarimento importante, perché riequilibra il rapporto tra intermediario e debitore e richiama l’attenzione su un punto essenziale: segnalare a sofferenza è una scelta tecnica e giuridica che richiede responsabilità, istruttoria e rispetto delle regole.
Una frase chiave per il futuro: non più automatismo, ma responsabilità.