L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l’esistenza del credito.
L’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta nel termine di 40 gg. dalla notifica del decreto, o nel termine eventualmente più breve (minimo 10 gg.) concesso dal giudice che emette il decreto, qualora ritenga che sussistano i giusti motivi per abbreviare tale termine.
L’opposizione può essere proposta anche dopo tali termini (opposizione tardiva) ai sensi dell’art. 650 Cpc, in caso di:
Sempre che abbiano causalmente provocato la tardiva conoscenza dell’ingiunzione o la tardiva proposizione dell’opposizione da parte del debitore ingiunto cui sia stato regolarmente notificato il decreto e che, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sia stato nell’impossibilità di agire in giudizio.
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l’esistenza del credito. Il creditore opposto deve sempre dimostrare l’esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare il contrario. Il debitore opponente può chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, qualora non sussistano più i presupposti che avevano giustificato la concessione di tale provvedimento.
L’accertamento sulla legittimità dell’emissione del decreto ingiuntivo nella causa di opposizione può avere rilievo in due casi:
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le ordinarie regole processuali; il creditore opposto mantiene la veste di attore sostanziale, mentre il debitore opponente quella di convenuto.
L’opponente può proporre tutte le domande riconvenzionali nei confronti del creditore opposto che potrebbe formulare in qualità di convenuto in un ordinario giudizio di cognizione.
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